Proposta di modifica n. 2.101 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 09/12/08

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

        «6-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2009, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

        Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.