presentato il 09/12/2008 in Assemblea del Senato da Marco STRADIOTTO (PD)
status: Respinto (vai alla votazione)
Vedi anche ...
testo emendamento del 09/12/08
«Art. 1-bis.
(Patto di stabilità per gli enti locali)
1. Ai fIni dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applicano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:
a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:
a) comuni virtuosi;
b) comuni poco virtuosi;
c) comuni con bilancio squilibrato.
3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:
a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:
1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:
1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.
4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:
a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:
1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;
2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;
3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:
1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;
2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;
3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.
5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.
6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera a) e 4, lettera b), sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.
7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.
8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.
10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.
11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economico-finanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.
12. La certificazione di cui al comma 11 è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «88 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".
43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011".