presentato il 09/12/2008 in Assemblea del Senato da Luigi LUSI (Misto) e altri e altri 8 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto (vai alla votazione)
Vedi anche ...
testo emendamento del 09/12/08
«Art. 1-bis.
(Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni)
1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione e'ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.
2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilita'interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari fmanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei fmanziamenti erogati e'calcolata a scomputo delle somme dovute alle imprese e non e'a carico del bilancio dello Stato.
4. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei fmanziamenti erogati al tasso Euribor.
5. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare fmanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno».
Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni di parte corrente sono ridotte in maniera lineare, fino a concorrenza degli oneri, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «ricerca e innovazione», "Tutela della salute", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche previdenziali"».