presentato il 09/12/2008 in Assemblea del Senato da Enrico MORANDO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'emendamento 1.0.1-bis (testo corretto))
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testo emendamento del 09/12/08
«Art. 1-novies.
(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)
1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
''1-quinquies. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:
1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.
2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.
4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 43, inserire i seguenti:
43-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:"5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".
43-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento.
43-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.
43-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».