Articolo aggiuntivo n. 1.0.1-OCTIES al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'emendamento 1.0.1-bis (testo corretto))

testo emendamento del 09/12/08

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

        1. A decorrere dal 1º marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

        2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle societa' a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui al all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.  602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

        3. In caso di incapienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo».