presentato il 09/12/2008 in Assemblea del Senato da Enrico MORANDO (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'emendamento 1.0.1-bis (testo corretto))
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testo emendamento del 09/12/08
«Art. 1-quinquies.
(Pagamento dell'IVA per cassa)
1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvolgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sono determinate, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo».