Articolo aggiuntivo n. 1.0.1-QUINQUIES al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'emendamento 1.0.1-bis (testo corretto))

testo emendamento del 09/12/08

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

        1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvolgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da adottarsi entro il 31 marzo 2009, sono determinate, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo».