Articolo aggiuntivo n. 1.0.1-QUATER al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'emendamento 1.0.1-bis (testo corretto))

testo emendamento del 09/12/08

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione. Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

        1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

        2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

        3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

            a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

            b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

            c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

            d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

            e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

            f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

            g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonchè l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

            h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefìci anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

        4. A decorrere dal 1º gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi».