Articolo aggiuntivo n. 1.0.1-TER al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'emendamento 1.0.1-bis (testo corretto))

testo emendamento del 09/12/08

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

        1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

        2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

        3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi».