Proposta di modifica n. 2.570 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile
argomenti:  

testo emendamento del 05/12/08

INAMMISSIBILE

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

        «43-bis. Gli importi di cui all'articolo 41 della legge n. 1096 del 25 novembre 1971, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per riscrizione ai registri nazionali ai sensi dell'articolo 19 della predetta legge, versati tramite tesoreria provinciale al Capo XVII, capitolo 3582 ''entrate derivanti dai versamenti dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali'' sono trasferiti, con cadenza annuale entro il 30 giugno di ogni anno, sul Capitolo di spesa 7616/2 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, denominato ''contributi alle Regioni per la realizzazione del programma interregionale relativo a prove varietali''. Al fine di provvedere al rimborso dei costi sostenuti dagli Enti ed Organismi di coordinamento delle prove varietali i compensi versati dai costitutori di nuove varietà vegetali nel periodo compreso tra le campagne di semina dall'autunno dell'anno 2003 all'autunno dell'anno 2008 sono trasferiti sul capitolo di spesa 7616/2 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».