Proposta di modifica n. 2.292 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 05/12/08

RESPINTO

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

        «35-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

        ''b-ter. le spese sostenute da giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, per l'acquisto di mobili per l'arredo dell'unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, purché relative ad acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti o nei 36 mesi successivi al cambio di residenza. La detrazione, nella misura massima di una spesa per acquisto di mobili di euro 10.000, spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi, cumulativamente, euro 41.316,55''».

        Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 35-bis, inserire il seguente:

        «35-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotta di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 5 milioni di euro per l'anno 2011».