Articolo aggiuntivo n. 2.0.64 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/12/08

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi per la bonifica e il ripristino
delle aree interessate dall'emergenza rifiuti)

        1. Al fine di potenziare gli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree della regione Campania destinate allo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento ovvero al deposito temporaneo di rifiuti, con particolare riferimento alle aree destinate alla allocazione di balle di combustibile derivato da rifiuto (CDR), è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli interventi di cui al presente articolo, a valere sulle predette risorse finanziarie, sono adottati previa intesa con la regione e gli enti locali interessati ed in coerenza con i programmi già previsti in materia dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri preposto all'emergenza rifiuti.

        2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari degli stessi».

        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2009: – 8.000;

            2010: – 8.000;

            2011: – 8.000.