presentato il 05/12/2008 in V Bilancio del Senato da Manfred PINZGER (UDC-SVP) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
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testo emendamento del 05/12/08
INAMMISSIBILE
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, il comma l è sostituito dal seguente:
''1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.'';
b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione''».
Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.