Articolo aggiuntivo n. 2.0.59 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/12/08

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 28, il comma l è sostituito dal seguente:

        ''1. Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, nel caso di ditte individuali, nonché dai soci personalmente responsabili oppure dai rappresentanti locali, nel caso di licenze intestate a società di persone, capitali oppure a cooperative. In ogni caso il titolare della ditta individuale nonché il rappresentante legale delle società o cooperative saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione.'';

            b) all'articolo 28 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        ''Le rivendite possono essere gestite temporaneamente da terzi in base a regolare contratto d'affitto d'azienda, purchè questi soddisfino i requisiti richiesti dalla normativa vigente. In questo caso, gli affittuari saranno gli unici responsabili verso l'Amministrazione''».

        Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.