presentato il 05/12/2008 in V Bilancio del Senato da Francesco Maria AMORUSO (PdL)
status: Respinto
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testo emendamento del 05/12/08
RESPINTO
Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis.
1. I commi dal 228 al 237 dell'articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogati.
2. All'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:
''6. Dall'imposta lorda si detraggono integralmente le spese documentate inerenti l'installazione e la manutenzione presso abitazioni di proprietà o in locazione, presso uffici di proprietà o in locazione e presso esercizi commerciali di proprietà o in gestione di sistemi di video-sorveglianza, di sistemi di casseforti, porte corazzate, cassette di sicurezza, porte anti-intrusione, bussole anti-rapina, serrature di sicurezza e sistemi di allarme. Sono altresì detratte le spese per l'utilizzo di istituti di vigilanza privati''.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione del comma 1».
Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2009: 6.000;
2010: 6.000;
2011: 6.000.