Articolo aggiuntivo n. 2.0.50 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/12/08

INAMMISSIBILE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Assistenza di maternità individuale e conciliazione dei tempi nell'accesso ai servizi)

        1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i rapporti con le regioni e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto:

            a) la realizzazione, in sede di attuazione del Il Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi« di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di servizi mirati al sostegno delle madri in situazioni di disagio economico/sociale che prevedano forme di assistenza di maternità individuale dalla nascita del bambino fino al suo accesso all'asilo nido;

            b) l'incentivazione all'allungamento e alla flessibilizzazione degli orari di apertura degli asili e delle scuole,nonché degli uffici pubblici che erogano i principali servizi ai cittadini».