Proposta di modifica n. 2.1000 al ddl S.1209 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato
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testo emendamento del 05/12/08

APPROVATO

Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:

«43-bis. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo le parole “regioni a statuto speciale”, sono inserite le seguenti: “e le province autonome di Trento e di Bolzano”, e le parole da: “Le modalità di erogazione” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati”.

43-ter. Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come integrato dall'articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, e di 27 milioni pre l'anno 2011.»

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

Ministero degli affari esteri:

2009: - 9.000;

2010: - 13.000;

2011: - 15.000.

 

Ministero della giustizia:

2009: - 1.000;

2010:       0;

2011: - 5.000.

 

Ministero dell'interno:

2009: - 12.000;

2010: - 9.000;

2011: - 7.000.