presentato il 04/12/2008 in V Bilancio del Senato da Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP) e altri 4 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (INAMMISSIBILE (limitatamente al comma 7-quinquies))
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testo emendamento del 04/12/08
INAMMISSIBILE (limitatamente al comma 7-quinquies)
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. La lettera l-bis) dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988, n. 917, è soppressa.
7-ter. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1988 n. 917, è aggiunto il seguente:
''Art. 15-bis. - (Detrazioni per adozione internazionale). Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla dalle disposizioni contenute nel Capo I dei Titolo m della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per la spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detrabilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura''.
7-quater. L'articolo 31, comma 3, lettera m), della legge 4 maggio 1983 n. 184, come modifica dalla legge 31 dicembre 1998, n. 478, è sostituita come segue:
''m) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione''.
7-quinquies. Il ''Fondo per il sostegno della delle adozioni internazionali'' istituito dall'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiari età dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli enti autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'articolo l, comma 348 legge 23 dicembre 2005 n. 266 a coperta della spese sostenuta dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2008 e 2007, fatto salvo il rimborso della medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007».
Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi da 7-bis a 7-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C.».