Articolo aggiuntivo n. 5.0.11 al ddl S.1230 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.11)

testo emendamento del 03/12/08

Dopo l'articolo 5,è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

        All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

        9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con Ia multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

        9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

        9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a otto anni ovvero con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

        9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siamo iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

        9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrice per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali nonne è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

        9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 1º per cento al 30 per cento della somma concessa."».