Articolo aggiuntivo n. 5.0.9 al ddl S.1230 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.9)

testo emendamento del 03/12/08

Dopo l'articolo 5,è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

        Nel decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 123, è inserito il seguente:

"Art. 123-bis.

(Sanzioni)

        L'utilizzo da parte di mediatori creditizi o di soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo, di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta ai fini dell'ottenimento del prestito al consumo è punito, per tutti i soggetti responsabili dell'utilizzo stesso, con la reclusione da otto mesi a sei anni e con una multa dal 30 per cento al 50 per cento della somma concessa a prestito"».