presentato il 03/12/2008 in Assemblea del Senato da Piergiorgio STIFFONI (Lega) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.7)
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testo emendamento del 03/12/08
Dopo l'articolo 5,è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
All'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone attualmente delle tabelle indicanti:
a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti;
La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.
Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:
a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
b) percentuali riconosciute ai soggetti che sì sono interposti nell'attività di credito al consumo;
c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo"».