Articolo aggiuntivo n. 5.0.7 al ddl S.1230 in riferimento all'articolo 5.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G5.0.7)

testo emendamento del 03/12/08

Dopo l'articolo 5,è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

        All'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializzazione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone attualmente delle tabelle indicanti:

            a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;

            b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;

            c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti;

        La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

        Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

            a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;

            b) percentuali riconosciute ai soggetti che sì sono interposti nell'attività di credito al consumo;

            c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;

            d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo"».