Proposta di modifica n. 1-BIS.21 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1-BIS.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 19/11/08

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Gli apparecchi per intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non possono essere installati nei circoli privati e nelle sale di associazioni di qualsiasi specie.

        7-ter. Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole "ovvero nei circoli privati ed associazioni" sono soppresse».