Proposta di modifica n. 1-BIS.17 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1-BIS.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 19/11/08

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        «7-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comma 1, lettera c), al secondo periodo cancellare le parole: "le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29," e, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Sono escluse dai punti vendita le sale destinate al gioco disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio, n. 29".

        7-ter. All'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 3 gennaio 2000, n. 29, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis. Parere vincolante dell'impatto ambientale delle sale sul territorio e di rispetto degli strumenti urbanistici, da parte dei competenti organi comunali.

        7-quater. All'articolo 3 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, comma 5, lettera h), dopo le parole "otto ore al giorno", inserire le seguenti: "tra le ore 11 e le ore 23 nelle zone ad alta urbanizzazione"».