Proposta di modifica n. 1-bis.21 al ddl S.1196 in riferimento all'articolo 1-bis.

testo emendamento del 18/11/08

Dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

        «7-bis. Gli apparecchi per intrattenimento di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 non possono essere installati nei circoli privati e nelle sale di associazioni di qualsiasi specie.

        7-ter. Conseguentemente al comma 3 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: «ovvero nei circoli privati ed associazioni» sono soppresse».