presentato il 12/11/2008 in Assemblea del Senato da Federico BRICOLO (Lega) e altri 6 cofirmatari ... [ apri ]
status: V. testo 2 (Approvato)
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testo emendamento del 12/11/08
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico, è attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.
2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali, può essere disposta dalle regioni confinanti con la Confederazione elvetica, non facente parte dell'Unione europea, con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.
3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle Dogane.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede di conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista al comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo.
5. Con decorrenza dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
6. Al minor gettito derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali"».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta.