Articolo aggiuntivo n. 4.0.700 al ddl S.1083 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.700)

testo emendamento del 11/11/08

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:

        "Art. 12-bis. - (Informatizzazione dell'attività istituzionale degli Enti locali). 1. Gli Enti locali di cui alla presente legge possono prevedere nel proprio statuto lo svolgimento in via telematica delle riunioni delle proprie Giunte, determinandone le relative modalità"».