Articolo aggiuntivo n. 2.0.714 al ddl S.1083 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.714)

testo emendamento del 11/11/08

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 565, primo comma, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586";

            b) il capo III è sostituito dal seguente:

        "Capo III DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI

        Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

        Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.

        I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

        Art. 586-bis. - (Utilizzo dei proventi dell'eredità). - Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psicofisico.

        Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

        Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma".

        2. Alle minori entrate al Bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione del precedente comma, e pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».