presentato il 11/11/2008 in Assemblea del Senato da Paolo FRANCO (Lega) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.714)
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testo emendamento del 11/11/08
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al titolo II del libro II del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 565, primo comma, le parole: "allo Stato" sono sostituite dalle seguenti: "al comune di residenza, secondo quanto stabilito dall'articolo 586";
b) il capo III è sostituito dal seguente:
"Capo III DELLA SUCCESSIONE DEI COMUNI
Art. 586. - (Acquisto dei beni da parte del comune). - In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al comune di residenza. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Nel caso di residenza all'estero, l'eredità è devoluta al comune di ultima residenza in Italia.
I comuni non rispondono dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Art. 586-bis. - (Utilizzo dei proventi dell'eredità). - Il comune utilizza i proventi dell'eredità acquisita ai sensi dell'articolo 586 per realizzare iniziative di interesse sociale a favore di persone in condizioni di disagio economico, sociale o psicofisico.
Con gli stessi proventi, il comune può inoltre costituire fondazioni aventi per scopo la realizzazione delle iniziative di cui al primo comma. I componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni sono designati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
Il comune può altresì assegnare i proventi dell'eredità a enti privati impegnati nel territorio comunale nella realizzazione delle iniziative di cui al primo comma".
2. Alle minori entrate al Bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione del precedente comma, e pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».