Articolo aggiuntivo n. 2.0.16 al ddl S.1083 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 28/10/08

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008 aggiungere il seguente:

        ''9-bis. Gli immobili strumentali all'esercizio delle funzioni degli enti di cui al comma 1 possono essere conferiti ai fondi di cui al comma 8 e contestualmente concessi in locazione al soggetto che li aveva in uso, per periodi di durata fino a 9 anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate tramite delibera dell'organo di governo dell'ente proprietario prima del conferimento. I contratti di locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui all'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 n. 392''».