Proposta di modifica n. 1.28 al ddl S.999 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/09/08

Al comma 10, sostituire il capoverso 4-quinquies con il seguente:

        «4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 1 dell'articolo 5, pur rispondendo a preminenti interessi generali, non sono escluse dalla necessità di autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori, in conseguenza dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Conformemente alle disposizioni del regolamento(CE) 139/2004, le operazioni di concentrazione che ricadessero nell'ambito di applicazione della normativa europea debbono essere notificate preventivamente alla Commissione Europea»: