Ordine del Giorno n. G214 al ddl S.949

testo emendamento del 01/08/08

Il Senato,

        considerato:

            che l'articolo 71 del provvedimento in esame prevede, per i primi dieci giorni di malattia, l'attribuzione del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio;

            tale disciplina, relativa ai disincentivi economici per l'assenza per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,si applica anche alle Forze armate, vigili del fuoco e Forze di polizia ad ordinamento civile e militare;

            le limitate eccezioni introdotte nella norma per il comparto della sicurezza e della difesa sono tali da risultare irrilevanti rispetto la casistica generale e comunque non tali da evitare nella applicazione concreta ingiustificate differenze di trattamento rispetto alla globalità dei pubblici dipendenti;

        tenuto conto:

            che la retribuzione degli operatori del Comparto difesa e sicurezza e dei vigili del fuoco rispetto a quella del pubblico impiego è formata in parte rilevante da indennità specifiche di impiego, di funzione e d'istituto che possono arrivare fino al 60 per cento della retribuzione e quindi la norma avrà un effetto oltremisura e in maniera ingiustificata punitivo in questi settori;

            al fine di evitare in sede di applicazione della norma sperequazioni che determinerebbero un contenzioso diffuso;

        impegna il Governo,

            ad emanare per il personale delle Forze armate, inclusi i volontari nei primi anni di ferma, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo dei vigili del fuoco disposizioni che evitino che l'applicazione della norma produca effetti moltiplicatori nelle misure sanzionatorie, prevedendo un'apposita deroga in sede regolamentare.