Ordine del Giorno n. G154 al ddl S.949

testo emendamento del 01/08/08

Il Senato della Repubblica,

        premesso che:

            il decreto-legge n.112 del 2008, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», appena approvato dall'Aula di Montecitorio con voto di fiducia, reca all'articolo 22 modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, al fine di semplificarne il regime giuridico ed ampliarne l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione;

            tale tipologia contrattuale - si ricorda - è stata introdotta dalla Legge n.30/2003 e relativi decreti attuativi (c.cl. Riforma Biagi.) ma ancora non entrata a regime, sebbene per semplificarla è già stata oggetto di modifica con il D.Lgs. n. 251/2004. ll meccanismo è quello dei c.d. «buoni lavoro», ovvero -nel testo originario dell'art. 72 della Legge n. 30/03 e del D.Lgs. n. 276/2003 - i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro per ogni ora lavorativa; il prestatore percepisce il proprio compenso presso gli enti o società concessionarie, in misura pari a 5,8 euro per ogni ora lavorativa; il compenso è esente da qualunque imposizione fiscale e non cambia lo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni di lavoro accessorio, provvedendo per suo conto al pagamento dei contributi Inps nella misura di 1 euro e Inail nella misura di 0,5 euro. L'ente o società concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese;

            il citato art. 72 è stato poi modificato dall'art. 13 del D.Lgs. n.251/2004: ritenendo troppo rigido prefissare per legge il valore nominale dei «buoni lavoro», in luogo della misura fissa di 7,5 euro per ogni ora lavorativa, a fronte di un compenso pari a 5,8 euro per ogni ora lavorativa, il nuovo testo prevede che il valore nominale sia fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e periodicamente aggiornato; di conseguenza sono stati rideterminati i contributi per fini previdenziali e assicurativi (fissati, rispettivamente, in misura pari a 1 euro per l'Inps e a 0,5 euro per l'INAlL), individuandoli in misura pari all3% del valore nominale del buono quelli Inps e in misura pari al 7/% quelli Inail. La modifica ha poi soppresso la facoltà per l'ente o società concessionaria di trattenere l'importo di 0,2 euro a titolo di rimborso spese ed ha disposto che sia il Ministro del lavoro, con proprio decreto, ad individuare le città metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una'prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio, senza peraltro porre un termine per la relativa emanazione;

            già l'articolo 1-bis) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, aveva modificato il comma 2 dell'articolo 70 del D.lgs. 276/03 nella parte in cui stabiliva i requisiti sostanziali delle suddette prestazioni; infatti, il previgente testo normativo prevedeva che l'attività lavorativa non potesse avere una durata superiore a 30 giorni nel corso di un anno solare e che i compensi percepiti dal lavoratore non potessero ammontare complessivamente a una cifra superiore ai 5 mila euro annui (limite così introdotto dall'articolo 16 del D.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, che ha sostituito quello vecchio pari a 3 mila euro). La nuova formulazione introdotta dal decreto n. 35/2005 ha eliminato il limite temporale di trenta giorni e ha potenzialmente ampliato l'importo totale dei compensi, stabilendo che il limite di 5.000 euro annui si riferisca a ogni singolo committente; tale limite è stato fissato a 10 mila euro per le imprese familiari che desiderano utilizzare prestazioni di lavoro occasionale. Pertanto, ogni singolo lavoratore potrà intrattenere più rapporti lavorativi di carattere occasionale di tipo accessorio, non soggetti ad alcun vincolo temporale di durata, con una serie di committenti diversi, da ciascuno dei quali potrà percepire una somma non superiore a 5mila euro;

            si rammenta, altresì, che con decreto 30 settembre 2005 del ministero del Welfare avrebbe dovuto prendere il via la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio (per l'effettivo decollo dell'istituto doveva essere esplicata, tramite gara pubblica, la procedura di scelta dei concessionari): l'articolo 1 del decreto fissava in 10 euro il valore nominale del buono, riconoscendo al concessionario la facoltà di trattenerne il 5% a titolo di rimborso spese (art.2), mentre l'articolo 3 stabiliva che la fase transitoria di applicazione del contratto di lavoro occasionale accessorio avrebbe riguardato unicamente le province di Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania;

            nonostante tutti i predetti interventi normativi, ad oggi l'utilizzo dei buoni lavoro è ancora «lettera morta», da qui dunque - così per lo meno è stata l'interpretazione dell'interrogante - la novella apportata dall'articolo 22 del D.L. 112/2008, nel tentativo di dare un nuovo impulso all'avvio di tale tipologia contrattuale, abolendo i requisiti soggettivi per poter svolgere tale prestazione (ovvero soggetti a rischio di esclusione sociale , ovvero disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti che hanno perso il lavoro ), includendo tra le prestazioni anche le attività svolte durante i periodi di vacanza da parte di giovani under 25 anni regolarmente iscritti all'università, demandando ad un decreto ministeriale del lavoro e politiche sociali l'individuazione del concessionario del servizio ed indicando l'Inps e le agenzie di lavoro quali concessionari protempore in attesa del decreto ministeriale;

            tale iniziativa, ben accolta dal mondo datoriale agricolo, che più di ogni altro, per la stagionalità che ne caratterizza l'attività, ha bisogno di procedure semplificate per l'assunzione di manodopera occasionale e della possibilità di avvalersi di un contributo unificato che consenta di assolvere, contemporaneamente, agli oneri contributivi ed assistenziali, ha subìto - a parere dello scrivente - una battuta di arresto in fase di stesura del maximendamento, laddove è stata modificata la lettera f) nel senso di prevedere che i «buoni lavoro» possono essere utilizzati per le attività agricole a carattere stagionale svolte dai pensionati o dagli studenti under 25 anni ovvero per quelle attività svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, vale a dire i produttori agricoli con fatturato annuo non superiore a 7.000 euro,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di eliminare il limite di 7.000 euro di fatturato di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972, come previsto all'articolo 22 del decreto in esame, al fine di consentire a tutto il settore agricolo la possibilità di utilizzare i buoni lavoro, in tal modo soddisfacendo le aspettative del mondo agricolo e fornendo loro la giusta risposta alla richiesta di sburocratizzazione, di trasparenza e legalità.