Ordine del Giorno n. G142 al ddl S.949

testo emendamento del 01/08/08

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25 Maggio 1999), nei ruoli del personale ATA e ITP statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei relativi compiti, prevedendo il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della relativa anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto;

            il trasferimento del predetto personale sarebbe avvenuto gradualmente, secondo i tempi e le modalità da stabilire con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica e della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale;

            con decreto interministeriale 23 Luglio 1999 n. 184, che ha disciplinato i termini e le modalità del trasferimento del personale ATA e ITP in questione, è previsto che gli enti locali avrebbero provveduto fino al termine dell'esercizio finanziario1999, alla retribuzione a all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto e Regioni e Autonomie Locali per il personale di ruolo che passa allo Stato. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditorati agli studi, sarebbe stata corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º Gennaio 2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito;

            è stata rimessa ad un successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e per la Funzione pubblica la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali;

            l'accordo 20 Luglio 2000 ha stabilito per il personale degli enti locali transitato nel comparto scuola ai sensi dell'articolo 8 legge 1999 n. 124, l'inquadramento nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali;

            il criterio seguito dall'Accordo 20 Luglio 2000 prevede l'attribuzione, per i dipendenti transitati nel ruolo statale, della posizione stipendiale tra quelle indicate nella relativa tabella, di importo pari o inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, costituito dallo stipendio e retribuzione individuale di anzianità e da talune indennità per coloro che ne beneficiassero. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo considerato, corrisposta ad personam, è considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva progressione di carriera;

            il predetto «meccanismo di armonizzazione e d'integrazione» del personale in parola seguito dal Ministero competente per la ricostruzione della relativa anzianità non considera il dato della anzianità di servizio presso l'ente locale, ma soltanto la posizione retributiva maturata;

            i criteri di ricostruzione dell'anzianità, determinata dall'articolo 3 dell'Accordo del 23 luglio 1999, violano palesemente i principi sanciti dall'articolo 8 legge 1999 n. 124, che stabilisce, per l'integrazione dei dipendenti degli Enti Locali con il personale ATA e ITP statale, una continuità di rapporto in termini di attribuzioni delle funzioni, profili e qualifiche, sede di lavoro ed anzianità;

            il sistema relativo all'allineamento stipendiale, introdotto per rimuovere gli aspetti sperequativi conseguenti al riconoscimento delle anzianità pregresse, non tiene conto della specifica e diversa previsione normativa, che riconosce, ai fini giuridici ed economici, la anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

        considerato che:

            il Parlamento ha approvato la legge n. 124 del 1999 allo scopo di risolvere la «annosa questione» della duplicità di gestione del personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliario, e che la XI Commissione Lavoro aveva previsto, in coerenza con la formulazione definitiva dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 «il riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata presso l'ente locale, ai fini economici e giuridici»;

            tale previsione della citata Commissione parlamentare risulta peraltro rispettosa del principio, consacrato in un'altra disposizione, l'articolo 45, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale»;

            il citato sistema applicato nei confronti del personale in parola è coerente con l'automaticità del trasferimento, in una mobilità imposta per legge, con l'impossibilità per i dipendenti di optare per la permanenza nell'Ente di appartenenza, consentita soltanto per profili e qualifiche che non trovano corrispondenza nel ruolo del personale ATA e ITP statale;

            il mantenimento della pregressa anzianità costituisce, quindi, una garanzia sancita dal legislatore, nella regolamentazione del transito dei dipendenti ATA e ITP nel ruolo statale, e rappresenta un principio vincolante al quale avrebbe dovuto conformarsi la fase attuativa del processo di definizione del trattamento del personale, affidata al decreto ministeriale 1999 n. 184 ed alla contrattazione collettiva presso l'ARAN;

            il mancato riconoscimento del servizio prestato non solo si pone in violazione della richiamata disposizione di legge, ma non si giustifica neppure in base ad una diversità della posizione funzionale di provenienza oppure del contenuto a livello di professionalità del personale;

            in base all'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «dovrà essere esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124»,

        impegna il Governo:

            a dare un'interpretazione più consona del contenuto dell'articolo 8 comma 2 della legge n. 124 del 1999, che attribuisce rilievo all'anzianità pregressa del Personale del Comparto Scuola in parola, in maniera piena e ad ogni effetto, sia giuridico che economico;

            a riconoscere, anche alla luce di numerose Sentenze, tra cui quelle della Corte di Cassazione pronunciate rispettivamente in data 15 marzo 2005 e 25 gennaio 2005 (n. 3224), l'illegittimità degli atti normativi secondari e l'Accordo sindacale da cui il decreto ministeriale n. 184, del 1999, ha derivato il contenuto, poiché al potere di determinare successivamente le modalità di trasferimento del nuovo Personale non si accompagnava anche quello di eludere, in violazione d'una normativa di rango primario, l'integrale riconoscimento al personale ATA (Ausiliari tecnici ed amministrativi), nonché agli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici) di un diritto, concretamente attribuito invece solo in parte;

            a sollecitare la competente Direzione generale del Ministero ad avviare un'apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal Personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria2008, al fine di valutare congiuntamente con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, eventuali indicazioni da dare al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.