presentato il 01/08/2008 in Assemblea del Senato da Fabio RIZZI (Lega) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 01/08/08
Il Senato:
esaminato l'articolo 61, che prevede l'abolizione definitiva della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
considerato che l'articolo 79, comma 1-bis, lettera c), nella formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, ha previsto che con l'intesa Stato-Regioni da stipularsi entro il 31 ottobre 2008 le Regioni si impegnino - in caso di disavanzo - ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, inclusi quelli esenti, prevedendo forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa;
premesso che:
con l'articolo 1, commi 174-175 e 176 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono state introdotte specifiche misure di responsabizzazione delle regioni ai fini della copertura dei disavanzi sanitari, prevedendo l'applicazione nella misura massima prevista dalla normativa vigente dell'addizionale IRPEF e delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP nelle Regioni in disavanzo che non adottino i provvedimenti necessari;
nella passata legislatura sono state adottate numerose misure atte a fornire un sostegno economico straordinario alle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari; tra queste, si segnala l'istituzione - con l'articolo 1, comma 796, lettera b) della legge finanziaria - di un Fondo transitorio destinato a coprire i disavanzi delle Regioni con i peggiori saldi finanziari nel settore sanitario;
in aggiunta al Fondo transitorio, con il decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, sono stati stanziati 3 miliardi di euro per una nuova operazione di ripiano dei disavanzi sanitari pregressi maturati nel periodo 2001-2005 dalle Regioni con i peggiori saldi (Abruzzo, Campania, Lazio e Liguria);
l'articolo 2, comma 46 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2008, n. 244) ha stanziato 9.100 milioni di euro, da erogarsi come anticipazioni statali per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari (mutui) e dei debiti commerciali nei confronti dei fornitori nelle Regioni in disavanzo;
a fronte delle straordinarie misure finanziarie sopra indicate, permane in alcune delle Regioni interessate dai più elevati disavanzi sanitari una situazione di grave squilibrio sotto il profilo economico-finanziario;
è necessario che le Regioni interessate da situazioni di grave squilibrio economico finanziario siano responsabilizzate nel procedimento di risanamento della gestione sanitaria;
a promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'attuazione dell'impegno di cui all'articolo 79, comma 1-bis, lettera b), prevedendo nella relativa intesa da stipularsi entro il 30 ottobre 2008, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, l'applicazione automatica, in misura integrale o ridotta, nelle Regioni interessate da maggiori disavanzi sanitari, della quota di partecipazione introdotta all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed abolita dal presente provvedimento, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente.