presentato il 30/07/2008 in V Bilancio del Senato da Enrico MORANDO (PD) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 30/07/08
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, l'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i redditi fino a 50 mila euro anni;
b-ter) al fine di favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, la riduzione del prelievo fiscale e contributivo sulla quota di salario derivante dalla contrattazione collettiva di secondo livello;
b-quater) ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2010 dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione, l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:
«Art. 23-bis.
(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)
1. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:
1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.
2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza. sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 76, è inserito il seguente:
«Art. 76-bis.
(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)
1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata ''Autorità''. L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.
4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.
6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei princìpi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.
8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei princìpi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.
10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.
11. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;
b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.
12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:
a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;
c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;
d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;
e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti, attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;
f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;
g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.
13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera d).
16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera c), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
«Art. 81-bis.
(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)
1. A decorrere dal 1º luglio 2008, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: ''1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.''; la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.''; la lettera c) è sostituita dalla seguente: ''c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare'';
b) il comma 2 è abrogato».
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
«Art. 83-bis.
(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività)
1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.
2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 terzo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153 costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
3. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.
4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 decorrono a partire dal periodo di imposta 2009».
Conseguentemente:
a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012;
b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.340 con la seguente: 1.400 e la parola: 2.310 con la seguente: 1.370;
c) all'articolo 63, comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;
d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;
e) all'articolo 82:
al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;
al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;
al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;
al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.