Proposta di modifica n. 1.9 al ddl S.903 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/07/08

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La sospensione di cui al comma 1 non opera per i procedimenti relativi a reati contro la persona ovvero contro il patrimonio, per i quali non sia intervenuto risarcimento del danno, nonché ai delitti commessi mediante violenza».