Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.903 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/07/08

Al comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed opera comunque esclusivamente per i procedimenti nei quali l'azione penale sia stata esercitata, nelle forme di cui al comma 1 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, nel periodo corrispondente alla durata della carica o della funzione».