Proposta di modifica n. 1.40 al ddl S.903 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/07/08

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «si applica» fino alla fine del comma, con le seguenti: «non si applica nel caso in cui sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Non possono comunque essere sospesi i processi penali relativi ai seguenti reati: sequestro di persona, estorsione, rapina, delitti di sfruttamento della prostituzione, furto in abitazione e furto con strappo, associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, bancarotta fraudolenta, frode fiscale, usura, falsità in atti, detenzione di documenti falsi validi per l'espatrio, corruzione, abuso d'ufficio, prostituzione minorile, pornografia minorile, ricettazione, detenzione di materiale pornografico, porto e detenzione abusiva di armi, reato di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 286 del 1998, omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, maltrattamenti in famiglia, incendio e incendio boschivo, molestie, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adulterazione di sostanze alimentari, somministrazione di medicinali pericolosi e circonvenzione di incapaci, nonché a taluno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. La sospensione di cui alla presente legge si applica dalla XVII Legislatura».