Proposta di modifica n. 1.36 al ddl S.903 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/07/08

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «. Si procede a sospensione esclusivamente per i processi per i quali l'azione penale sia stata esercitata successivamente all'assunzione del mandato e a condizione che non si tratti di processi per reati di cui all'articolo 380 del codice penale».