Proposta di modifica n. 3.10 al ddl S.866 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/07/08

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

        «8-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: ''L'annotazione di surrogazione è richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata'';

            b) al comma 3 la parola: ''anche'' è soppressa;

            c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

        3-ter. Per l'inosservanza delle norme di cui ai commi 3 e 3-bis è applicata agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari una sanzione Amministrativa pari al 120 per cento del mutuo concesso a carico dell'istituto mutuante. I proventi delle sanzioni Amministrative sono destinati ad integrare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».