Proposta di modifica n. 3.7 al ddl S.866 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/07/08

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        7-bis. Le singole banche e gli intermediari finanziari aderenti alla convenzione di cui al comma 1 assicurano adeguata informativa alla clientela, in modo che il mutuatario sia messo nella condizione di valutare gli effetti della rinegoziazione prevista dal comma 2 e seguenti, in particolare esplicitando nella proposta di rinegoziazione che essa comporta una maggior durata dell'ammortamento; le banche sono tenute altresì ad informare i mutuatari dei rischi connessi ai possibili incrementi dei tassi di interesse e a specificare che i mutuatari possono non aderire alla proposta e ricercare soluzioni alternative con la surrogazione del mutuo presso altre banche concorrenti.