Proposta di modifica n. 3.2 al ddl S.866 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/07/08

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La convenzione indica per le banche aderenti condizioni non vincolanti e derogabili a vantaggio dei mutuatari. Pertanto nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, condizioni anche migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007».