Proposta di modifica n. 1.15 al ddl S.866 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 17/07/08

Al comma 4, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

        Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

        «4-quater. Entro il 31 luglio il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 settembre 2008. Entro e non oltre il 16 dicembre 2008 è erogata a ciascun comune la differenza tra quanto certificato come mancato gettito in applicazione del presente articolo e quanto già erogato a titolo di acconto. A decorrere dall'anno 2009 il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione».