Proposta di modifica n. 1.13 al ddl S.866 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 17/07/08

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «1.700 milioni di euro» con le seguenti: «2.200 milioni di euro».

        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 7, le parole: «pari a 2.464 milioni di euro, che aumentano a 2.679,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.221,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 1.755,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

            a) quanto a 2.482,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.757 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.079,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 296 milioni di euro per l'anno 2011, a 303 milioni di euro per l'anno 2012, a 251 milioni di euro per l'anno 2013 e a 247 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2.964 milioni di euro, che aumentano a 3.179,1 milioni di euro, ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto, per l'anno 2008, pari a 2.721,5 milioni di euro per l'anno 2009, pari a 2.255,5 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

            a) quanto a 2.982,6 milioni di euro per l'anno 2008, a 2.257 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.579,1 milioni di euro per l'anno 2010, a 796 milioni di euro per l'anno 2011, a 803 milioni di euro per l'anno 2012, a 751 milioni di euro per l'anno 2013 e a 747 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, come integrato ai sensi dei commi 2-bis, 6 e 8 e ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112».