presentato il 15/07/2008 in Assemblea del Senato da Gianvittore VACCARI (Lega) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.700)
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testo emendamento del 15/07/08
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Fondo per i comuni di confine)
1. All'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione dei territori svantaggiati dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i Comuni interessati".
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, quanto a 20.000.000 di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli interni e, quanto a 40.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».