Proposta di modifica n. 4.3 al ddl S.166 in riferimento all'articolo 4.
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testo emendamento del 03/07/08

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: "2. Quando il richiedente, per colpa o dolo, non è in grado di adempiere a quanto stabilito al comma 1, l'amministrazione determina i criteri per il recupero della somma ai fini della ricostruzione della liquidazione di fine servizio, detratti gli oneri e gli interessi passivi, che può essere effettuata anche in più rate entro il periodo massimo di diciotto mesi dall'avvio del provvedimento di recupero".