Articolo aggiuntivo n. 5.0.701 al ddl S.692 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 17/06/08

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme per la destinazione delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti per reati di tipo mafioso)

        1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, il cinquanta per cento delle somme confiscate di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, comma 1, che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, è destinato al "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", a tal fine istituito presso il Ministero dell'interno, con vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dalle attività di confisca svolte in ciascuna regione agli operatori delle forze dell'ordine operanti nell'ambito della stessa.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto del Fondo nel caso di operazioni di confisca condotte su base pluri e sovra regionale».