Proposta di modifica n. 5.23 al ddl S.692 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 17/06/08

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

        5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».