Proposta di modifica n. 5.19 al ddl S.692 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 17/06/08

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile".

        2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».