Articolo aggiuntivo n. 4.0.100 (già 12.0.6) al ddl S.692

testo emendamento del 17/06/08

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

        "Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. AI fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

        2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente".

        4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

        2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

            a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».