Proposta di modifica n. 8-DUODECIES.3 al ddl S.714 in riferimento all'articolo 8-DUODECIES.
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testo emendamento del 04/06/08

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8-duodecies. - (Modifiche all'articolo 2, commi 82, 83, 84, 87 e 88 del decrero-legge 3 ottobre 2006. n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498). - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 82, primo periodo, le parole: "nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione" sono soppresse;

            b) al comma 83, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono approvate tutte le convenzioni già sottoscritte con ANAS S.p.A., i cui effetti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'efficacia delle predette convenzioni non preclude ai relativi concessionari, ove ne facciano richiesta, di applicare una formula semplificata dell'attuale sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per la durata dell'intera convenzione, dell'inflazione reale, oltre alle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui alla legge n. 47/2004, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE n. 39/2007 del 15 giugno 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima. Analoga facoltà è riconosciuta anche ai concessionari che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora sottoscritto le convenzioni con ANAS spa. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle predette convenzioni è approvata secondo le disposizioni di cui al comma 82 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 286, e successive modificazioni;

            c) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

            d) i commi 87 e 88 sono abrogati.

        2. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le lettere b) e c) sano abrogate;

            b) alla lettera d), le parole da: "sottoporre gli schemi" fino a: "di conseguenza" sono soppresse;

            c) le lettere e) ed f) sono abrogate».