Sub Emendamento n. 2.0.4000/84-2.0.4000/85 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/12/12

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All'articolo 2 aggiungere in fine il seguente comma:

"2... Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 setttembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente,

all'articolo 2, comma 30, sostituire la parola «315» con la seguente: «301».

nell'elenco 3 allegato alla presente legge sostituire, ovunque ricorra, la parola «315» con la seguente: «301».