Sub Emendamento n. 2.0.1000/17 al ddl S.3584 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 19/12/12

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All'emendamento 2.0.1000, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la migliore attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si interpretano nel senso che per i titolari di reddito d'impresa per i contribuenti IRPEF e per i titolari di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale nei Comuni di Ferrara e Mantova, le agevolazioni di cui al medesimo articolo 11, commi da 7 a 7-quater, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 

12-ter. Per i titolari di reddito di lavoro dipendente, le agevolazioni di cui all'articolo 11, commi da 7 a 7-quater, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si applicano esclusivamente se i medesimi soggetti sono proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiata e/o distrutta dagli eventi sismici e classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES;".